REGOLARIZZAZIONE 2020

In questa pagina Ciac vi propone uno schema interpretativo dell’Articolo 103 del Decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 contenuto nel Decreto “Rilancio”. Viste le tante informazioni non corrette che stanno circolando e i tanti tentativi di estorsione di denaro, è importante conoscere nei particolari chi ha diritto ad accedere alla regolarizzazione, come funziona la procedura e quali sono i documenti necessari per presentare la domanda.

ATTENZIONE!!!
Non accettare la proposta di chi ti promette un contratto di lavoro in cambio di soldi:
È UN REATO
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Se ti trovi in questa situazione rivolgiti a CIAC Onlus o ad un sindacato.

Per informazioni legali potete contattare Ciac telefonando ai numeri: 
0521-503440 o al 389 5127673
Il numero è attivo nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.30 e 14.30 – 17.30
Venerdì solo dalle 9.00 alle 12.30

INFORMAZIONI PRINCIPALI

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QUAL È LA FINALITÁ DELLA LEGGE?

 

Favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari per tutelare la salute individuale e collettiva nel contesto dell’emergenza sanitaria COVID -19

  

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QUANDO È POSSIBILE FARE DOMANDA DI ACCESSO?

 DAL 1 GIUGNO 2020 AL 15 LUGLIO 2020

 

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I SETTORI LAVORATIVI COINVOLTI?

  1. Agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  2. Assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi (“BADANTI”)
  3. Lavoro domestico (“COLF”)
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CHI PUÓ FARE DOMANDA DI ACCESSO?

CHIUNQUE SODDISFI I REQUISITI DI ACCESSO, NON VI È UN LIMITE PRESTABILITO NEL NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO FARE DOMANDA

COME SI PRESENTA DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE?

La domanda è presentata allo sportello unico per l’immigrazione della prefettura dove viene svolta l’attività lavorativa o del luogo di dimora esclusivamente con modalità informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020 sull’applicativo disponibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ 
CLICCA IL PULSANTE SOTTO

QUALI SONO I CANALI DI REGOLARIZZAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE?

SONO PREVISTE DUE PROCEDURE

LAVORATORE CON CONTRATTO DI LAVORO (IN ESSERE O DA STIPULARE)

REQUISITI

  • La persona deve essere presente in Italia da prima del 08/03/2020. La presenza deve risultare da:
    • RILIEVI FOTODATTILOSCOPICI – impronte/foto-segnalamento-,
    • DICHIARAZIONE DI PRESENZA
    • DOCUMENTAZIONE CON DATA CERTA RILASCIATA DA ORGANISMI PUBBLICI
  • La persona aveva un lavoro irregolare (in nero) in uno dei settori indicati dalla legge  OPPURE  La persona ha trovato un lavoro in uno dei settori indicati dalla legge.

PERMESSO DI SOGGIORNO

Se soddisfa i requisiti sopra elencati, la persona ottiene un permesso di soggiorno per lavoro della durata del contratto stipulato.

RINNOVO/CONVERSIONE DEL DOCUMENTO

Se il contratto di lavoro termina la persona non perde il permesso di soggiorno: può rinnovarlo con il nuovo contratto se trova un altro lavoro (anche in un altro settore) oppure, se non trova subito un lavoro, può chiedere un permesso per attesa occupazione della durata di 1 anno

COSTI

La procedura richiede il pagamento di un contributo di 500 euro da parte del datore di lavoro.

PERSONA IN CERCA DI LAVORO

REQUISITI

  • La persona aveva un permesso di soggiorno scaduto a partire dal 31/10/2019
  • Prima del 31/10/2019 la persona aveva lavorato in uno dei settori indicati dalla legge
  • La persona non ha un lavoro al momento della domanda di accesso

 

 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO

 Se soddisfa i requisiti sopra elencati, la persona ottiene un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi.

RINNOVO/CONVERSIONE DEL DOCUMENTO

 Trovando lavoro (solo in uno dei settori indicati dalla legge), la persona può convertire il permesso temporaneo in un permesso per lavoro.

  

COSTI

La procedura richiede il pagamento di un contributo di 130 euro da parte della persona in cerca di lavoro

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CHI NON PUÓ PRESENTARE DOMANDA DI ACCESSO?

  • Persone che hanno ricevuto espulsioni ministeriali, per motivi di prevenzione o di terrorismo
  • Persone segnalate come non ammesse in altri Paesi Schenghen
  • Persone segnalate come soggetti pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica (anche in altri Paesi Schengen)
  • Persone condannate, anche non non definitivamente, per:
    • reati per cui è previsto l’arresto in flagranza
    • delitti contro la libertà personale
    • reati per stupefacenti
    • reati di favoreggiamento immigrazione clandestina
    • reati di sfruttamento della prostituzione

INFORMAZIONI PER I DATORI DI LAVORO

Il fatto di aver assunto o di assumere un lavoratore straniero senza permesso di soggiorno non comporta alcun rischio per il datore di lavoro.

I datori di lavoro stranieri possono presentare domanda di sanatoria solo se titolari di permesso per lungosoggiornanti UE.

Non possono presentare domanda i datori condannati negli ultimi 5 anni per:

  • favoreggiamento dell’immigrazione irregolare
  • caporalato
  • occupazione illegale

ATTENZIONE!!!

Non accettare la proposta di chi ti promette un contratto di lavoro in cambio di soldi: È UN REATO.
Se ti trovi in questa situazione rivolgiti a CIAC Onlus o ad un sindacato.

Per informazioni legali potete contattare Ciac telefonando ai numeri:
0521-503440 o al 389 5127673
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dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.30 e 14.30 – 17.30
Venerdì solo dalle 9.00 alle 12.30