APPROFONDIMENTI LEGALI ART 103 D.L. 34/2020

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SETTORI INTERESSATI

  1. a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse di cui all’allegato del decreto del Ministero dell’interno 27/05/2020;
  2. b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  3. c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

CAUSE OSTATIVE DATORE DI LAVORO

la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per:

  1. a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù);
  2. b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale (caporalato);
  3. c) reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo).

CAUSE OSTATIVE LAVORATORE

  1. a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
  2. b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
  3. c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
  4. d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di applicazione pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale.

 

SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI

SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI E AMMINISTRATIVI ED ESTINZIONE DI REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI

 Dalla data di entrata in vigore del decreto n. 34/2020 (22/05/2020) e fino alla conclusione dei procedimenti di cui alle domande ex commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

  1. a) per l’impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
  2. b) per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina).

La sospensione di cui al comma cessa nel caso in cui non venga presentata l’istanza, ovvero si proceda al rigetto o all’archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti presso lo sportello unico per l’immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno. Si procede comunque all’archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se l’esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

Nei casi di domande ex comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi ai procedimenti sospesi.

Nei casi di domande ex comma 2, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi ai procedimenti sospesi consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

DOMANDA EX COMMA 1

Domanda presentata dal 1 giugno al 15 luglio 2020 da datori di lavoro italiani, o UE, o stranieri con permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo

La domanda può essere presentata dai datori di lavoro che attestino il possesso di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente:

  • non inferiore a 30.000,00 euro;
  • non inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da piu’ soggetti conviventi, per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorche’ non conviventi, affetti da patologie o disabilito’ che ne limitino l’autosufficienza. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Nella valutazione della capacita’ economica del datore di lavoro puo’ essere presa in considerazione anche la disponibilita’ di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidita’). Tale reddito deve comunque essere certificato. La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilita’ che ne limitano l’autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

            In caso di dichiarazione di emersione presentata allo Sportello unico dal medesimo datore di lavoro per piu’ lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale la congruita’ della capacita’ economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, e’ valutata dall’Ispettorato territoriale del lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell’art. 23, comma 16 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui la capacita’ economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalita’ delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui.

            Per l’imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacita’ economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

            La domanda può essere presentata in favore di lavoratori presenti in Italia da prima dell’8/03/2020 la cui presenza e documentata da rilievi dattiloscopici, o (salvo apposizione alla frontiera di timbro sul passaporto) dalla dichiarazione di presenza fatta all’autorità di pubblica sicurezza o quella fatta dalla struttura alberghiera dove erano ospiti, o attestazioni di data certa di strutture pubbliche.

            La domanda è presentata allo sportello unico per l’immigrazione della prefettura dove viene svolta l’attività lavorativa o del luogo di dimora esclusivamente con modalita’ informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020 sull’applicativo disponibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/. La modalita’ di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle istanze di cui al comma 1 sono indicate nel «Manuale dell’utilizzo del sistema» pubblicato a cura del Ministero dell’interno all’indirizzo web di cui al comma 3 e nelle istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine dei singoli moduli di domanda.

L’istanza contiene, a pena di inammissibilita’:

  1. a) dati identificativi del datore di lavoro con gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita’;
  2. b) dati identificativi dello  straniero  con  gli  estremi  del documento di riconoscimento in corso di validita’;
  3. c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 risultante da rilievi foto dattiloscopici, dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, attestazioni costituite da  documentazione  di   data   certa provenienti da organismi pubblici;
  4. d) proposta di contratto di soggiorno previsto dall’art.  5-bis del  decreto  legislativo  25 luglio 1998,    286  e   successive modificazioni;
  5. e) attestazione del possesso del requisito  reddituale  da parte del datore di lavoro;
  6. f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e’ inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale  di  lavoro  di riferimento;
  7. g) durata del contratto di lavoro;
  8. h) indicazione della  data  della  ricevuta  di  pagamento  del contributo forfettario di € 500,00 nonché di un contributo forfettario a titolo contributivo,  retributivo  e  fiscale,  la  cui determinazione e le relative modalita’ di  pagamento  sono  stabilite con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di concerto con il  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  con  il Ministro  dell’interno  ed  il  Ministro  delle  politiche   agricole alimentari e forestali. In caso  di  inammissibilita’,  archiviazione  o  rigetto  della dichiarazione di emersione, ovvero  di  mancata  presentazione  della stessa, non si procedera’ alla restituzione  delle  somme  versate  a titolo di contributi forfettari;
  9. i) indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura;

            Lo Sportello unico riceve le istanze dal sistema informatico a partire dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 e fino alle ore 22,00 del 15 luglio 2020.

Verificata l’ammissibilita’ dell’istanza di cui all’art. 1, lo Sportello unico:

  1. a) acquisisce dalla Questura il parere circa l’insussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della istanza riguardanti il datore di lavoro, e l’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero;
  2. b) acquisisce dall’Ispettorato territoriale del lavoro il parere circa la conformita’ del rapporto di lavoro alle categorie di cui all’allegato del decreto del Ministero dell’interno del 27/05/2020, nonché la congruita’ del reddito o del fatturato del datore di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate.

            Acquisiti i pareri favorevoli e l’eventuale documentazione integrativa, lo Sportello unico convoca il datore di lavoro e il lavoratore per l’esibizione della documentazione necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all’art. 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consegna al lavoratore il modello compilato per la richiesta di permesso di soggiorno per i successivi adempimenti.

            Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno lo Sportello unico provvede all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione.

            La mancata presentazione senza giustificato motivo delle parti presso lo sportello unico per la stipula del contratto di soggiorno comporta l’archiviazione del procedimento;

            Costituisce causa di rigetto della domanda la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare;

            Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo, e il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.

            La presentazione della domanda abilita sin da subito allo svolgimento dell’attività lavorativa esclusivamente con datore di lavoro richiedente ed impedisce l’espulsione, salvo la ricorrenza delle cause ostative per il lavoratore. E’ prevista la possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione alla cessazione del rapporto di lavoro.

DOMANDA EX COMMA 2

Domanda presentata dal 1 giugno al 15 luglio 2020 da lavoratori con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno e presenti in Italia continuativamente dall’8/03/2020

I cittadini stranieri, titolari  di  un  permesso  di  soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non  rinnovato  o  convertito  in  altro titolo di soggiorno, possono chiedere il rilascio di  un  permesso  di  soggiorno  temporaneo, valido solo nel  territorio  nazionale,  della  durata  di  sei  mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza,  convertibile in permesso per lavoro in caso di contratto di lavoro o svolgimento attività lavorativa nei settori del previsti ovvero in permesso di soggiorno per attesa occupazione;

Il cittadino straniero deve a tal fine:

  1. a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identita’ rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine;
  2. b) risultare presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanato dalla medesima data;
  3. c) aver svolto attivita’ di lavoro, nei settori previsti, antecedentemente al 31 ottobre 2019;
  4. d) comprovare di aver svolto attivita’ di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all’atto della presentazione della richiesta;

La domanda contiene, a pena di inammissibilita’:

  1. a) copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell’attestazione di identita’ rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;
  2. b) copia del permesso di soggiorno scaduto di validita’, ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante l’espressa indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno smarrito/rubato;
  3. c) l’indicazione del codice fiscale;
  4. d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell’attivita’ di lavoro nei settori di cui all’art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, mediante la presentazione di:

1) certificazione rilasciata dal competente Centro per l’Impiego attestante lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa nei settori di cui all’art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019;

2) ovvero della seguente documentazione ritenuta idonea:

– contratto di lavoro;

– cedolino di paga;

estratto conto previdenziale;

– modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro;

– certificazione unica;

– stampa dell’estratto conto bancario o postale dal quale risulti l’accredito del pagamento della retribuzione;

– fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione;

– quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro;

– bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps;

– attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps;

– comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico;

– prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo;

– documento di iscrizione al registro di gente di mare;

– convenzione di arruolamento;

– comunicazione Unimare;

– iscrizione nel ruolo di equipaggio dell’imbarcazione;

– foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi;

– foglio di paga (per il settore della pesca);

– qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari al riscontro dell’attivita’ lavorativa (es. comunicazioni di variazioni dell’orario di lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse al datore di lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di istituti contrattuali, ecc.);

  1. e) la documentazione attestante la dimora dello straniero;
  2. f) la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di euro 130,00 a copertura degli oneri per la procedura. In caso di inammissibilita’, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procedera’ alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari;
  3. g) una marca da bollo di euro 16,00.

La domanda è presentata alla Questura del luogo di dimora dal 1° giugno al 15 luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli sportelli abilitati delle Poste italiane inoltrando l’apposito modulo di richiesta del permesso di soggiorno, compilato e sottoscritto dall’interessato al costo di euro 30

All’atto della presentazione della richiesta, l’operatore dell’Ufficio Sportello provvede a: a) identificare lo straniero tramite passaporto o documento equipollente ovvero attestazione di identita’ rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;

  1. b) verificare la presenza della documentazione prevista a pena inammissibilità;
    c) verificare la presenza della firma sull’istanza e la completa compilazione dei campi sulla busta; d) accettare l’istanza e ad effettuare il controllo visivo della documentazione, compresa quella riguardante il pagamento del contributo forfettario e della marca da bollo;
  2. e) consegnare al richiedente l’attestazione di presentazione dell’istanza, provvista di elementi di sicurezza. La suddetta ricevuta riporta gli estremi di identificazione dello straniero (cognome e nome, indirizzo), gli oneri del servizio e gli elementi per l’accesso al portale dedicato (userid: numero ologramma, password: numero assicurata).

Il rilascio di tale attestazione consente all’interessato;

di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza;

– di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività interessati;

– di presentare l’eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, All’istanza di conversione deve essere allegata l’attestazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di corrispondenza del contratto di lavoro subordinato ovvero della documentazione retributiva e previdenziale ai settori di attivita’ interessate. Le modalita’ con cui richiedere tale attestazione sono definite con apposita circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

– di effettuare presso il centro per l’impiego la dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro al fine di essere iscritto nell’apposito registro.

La presentazione della domanda impedisce l’espulsione salvo la ricorrenza di cause ostative per il lavoratore.

La Questura verifica l’ammissibilita’ dell’istanza e accerta l’insussistenza delle cause di rigetto ovvero di motivi ostativi all’accoglimento della stessa.

Costituisce causa di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno provvisorio in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare;

Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo, e il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.